Pubblicata in gazzetta ufficiale il 14/08/2017 la legge 04/08/2017 n° 124. la Legge annuale per il mercato e la concorrenza, denominata spesso legge concorrenza, fa parlare fortemente di se’.

Siamo partiti dall’art. 8 della Vicari. Siamo approdati, strada facendo (e governi cambiando) all’attuale legge n° 124 del 04/08/2017, denominata dai più legge concorrenza.

Un grande lavoro è stato fatto da tutti. Naturalmente con i  mezzi e le possibilità concesse.

La forma definitiva della legge è un compromesso oggi accettabile. Ricordiamoci infine che i poteri forti hanno fatto sentire la loro pressione.

Vediamo le novità introdotte dalla legge concorrenza. Siamo ad oltre un mese dalla sua pubblicazione.

Legge Concorrenza e sinistri stradali:

  • SCONTI OBBLIGATORI RCA. Chi farà installare la scatola nera nel proprio veicolo avrà sconti rispetto a quelli che verrebbero praticati altrimenti. Per i conducenti virtuosi residenti al sud Italia è prevista una ulteriore scontistica. I parametri da considerare sono frequenza dei sinistri e relativo costo medio.
  • INTEGRALE RISARCIMENTO DEL DANNEGGIATO. Viene ribadito il concetto dell’integrale risarcimento del danno. Dinanzi alla ferrea volontà delle Compagnie assicuratrici di imbavagliare i carrozzieri indipendenti, la legge concorrenza dà una ferma risposta. Il carrozziere convenzionato è spesso costretto a esercitare la propria professione a un costo di manodopera irrisorio. La riparazione risulta a volte troppo frettolosa e di bassa qualità. Il carrozziere indipendente invece opera finalmente in regime di libertà e concorrenza di mercato. Come la legge concorrenza prevede. Inoltre è obbligatorio emettere fattura e garantire la riparazione sulle parti non soggette a usura per un minimo di 2 anni.
  • SCONTI POTENZIALI PER POLIZZE CUMULATIVE. Viene introdotta la possibilità di sconto ulteriore all’assicurato RCA che sottoscriva più polizze. Si contempla altresì la clausola della guida esclusiva.

L’ANNOSA QUESTIONE DEI TESTIMONI

  • TESTIMONI IN INCIDENTI CON SOLI DANNI A COSE. Qui la legge concorrenza non poteva essere più imprecisa. Risolve in parte un’annosa questione sui testimoni “facili”. Ha mancato il bersaglio sotto altri aspetti. Da una parte l’identificazione del testimone deve obbligatoriamente comparire dal primo documento (CAI, denuncia alla propria Compagnia). In caso la Compagnia non rilevi la presenza di testi a verbale, o nella denuncia dell’assicurato, deve richiedere con raccomandata i testimoni entro 60 giorni dalla denuncia. Il danneggiato ha quindi l’obbligo di rispondere entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta. L’ammissione dei testi oltre questo periodo è nulla. E’ salva la tempistica relativa al reperimento del verbale delle autorità e dei testimoni presenti nella relazione d’intervento. Il comma in questione ha ricaduta anche sul giudice. Questi non può ammettere testi se non con le modalità descritte. Fa eccezione solo chi dimostri l’effettiva impossibilità alla tempestiva identificazione. E cosa accade se i testimoni ricorrono per più di 3 volte in sinistri occorsi negli ultimi 5 anni? La loro “posizione” viene segnalata alla Procura della Repubblica competente per territorio per le relative indagini. Fanno eccezione gli ufficiali e gli agenti di Polizia.

E PER IL DANNO ALLA PERSONA?

  • DANNO NON PATRIMONIALE (danno alla persona). Resta il tema dell’integrale risarcimento del danno. Le Compagnie hanno provato anche qui a ridimensionare il risarcimento del danno alla persona. Il legislatore ha giustamente operato in modo diverso. Viene rimandato a un d.p.r. il riconoscimento di una tabella da 10 a 100 punti. “…omissis… I principi e i criteri che devono essere seguiti, nella redazione della tabella, tengono conto dei criteri valutativi del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità. …omissis… “. Ergo la tabella ministeriale delle macrolesioni sarà fedele alle tabelle di Milano. In tutta Italia si presentano quale riferimento del danno alla persona.
  • DIVIETO DI TACITO RINNOVO E DURATA ANNUALE DEL CONTRATTO. L‘estensione è valida anche per i cosiddetti rami elementari. Parliamo di polizze infortuni al conducente, kasko e così via. L’importante è che tali polizze siano sottoscritte in abbinamento all’RCA. O stipulate contestualmente.

CONSIDERAZIONI SULLA LEGGE CONCORRENZA

La legge concorrenza è un punto di partenza, non di arrivo. Qualcosa è stato fatto, molto si poteva fare. La buona notizia è che, come per altre situazioni passate, da qui si inizia a lavorare.

Molti dei commi (192) relativi all’RCA sono già recepiti dalla giurisprudenza. Sia di merito che di diritto. Altri invece sono solo la ripetizione di qualcosa già scritto. Come se fosse necessario, ogni tanto, ribadire i concetti. Visto che qualcuno li dimentica.

Ci auguriamo che possa essere auspicabile un regime di libertà e di concorrenza di mercato. Davvero. Per il settore assicurativo e del risarcimento del danno, come per ogni altro settore nel nostro Paese.

Il testo integrale della legge.

Si ringrazia la fonte Altalex.