Un commento ragionato e doveroso alla oramai più che nota Sentenza di Cassazione 1720/15, che ha visto confermare alcuni recenti orientamenti giurisprudenziali, senza tradire la fiducia nella Giustizia per chi sa ancora leggere correttamente tra le righe.

Nella predetta sentenza infatti sembra venir meno uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico: il danno morale, sempre in auge riguardo alle sue molteplici interpretazioni, nonché contestazioni di parte.

Ebbene, la sentenza, seppur nefasta per il soccombente, ha altresì dei notevoli aspetti di sicura positività per gli addetti ai lavori.

Uno su tutti che il danno morale, già ribadito in notevole giurisprudenza di merito, oltre che di diritto, non può più essere riconosciuto in re ipsa, bensì si rende necessaria la prova del nesso causale tra il transeunte turbamento dello stato d’animo subito e l’evento dannoso, evitando una locupletatio latu sensu.

Inoltre il relatore nei motivi della decisione ben esplica la necessità di argomentare, se non con prove strumentali (ex legge 27/12), quantomeno con allegazioni atte ad esporre correttamente le ragioni della domanda stessa.

Ebbene, come sempre, con la volontà di proporre e presentare riflessioni di portata giuridica, ma comprensibili a tutti, rimettiamo in calce la Sentenza di Cassazione 1720/15, aperti a considerazioni e commenti.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE – SENTENZA 27 agosto 2015, n.17209 – Pres. Berruti – est. D’Amico

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente denuncia «violazione o falsa applicazione delle norme di diritto – ex art. 360 comma 1 numero 3 cpc in relazione agli artt. 2043 e 2059 codice civile. »

Sostiene il ricorrente che il Tribunale ha errato nell’affermare che il danno morale non sussiste in re ipsa ed ha altresì errato ad operare una illegittima inversione dell’onere della prova in capo ad esso ricorrente, sostenendo che era suo onere fornire in primo grado la prova delle sofferenze patite in conseguenza del sinistro. Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata ha ritenuto che il danno morale non può essere liquidato in re ipsa e che l’odierno ricorrente non ha fornito la prova, anche in via presuntiva, dell’esistenza dello stesso.

La motivazione è corretta.

In caso di incidente stradale il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori

(micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare. Dunque, se in linea di principio neanche con riguardo alle lesioni di lieve entità si può escludere il c.d. danno morale dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria, per valutare e personalizzare il danno non patrimoniale, si deve però tener conto della lesione in concreto subita.

Questa impostazione è conforme alla sentenza di questa Corte n. 29191 del 2008, ove si afferma ‘l’autonomia ontologica del danno morale’, e la necessità di un suo accertamento separato e ulteriore.

Diversamente opinando, infatti, si arriverebbe ad una incomprensibile differenziazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa diversa da sinistro stradale, liquidati mediante ricorso al sistema tabellare equitativo, in virtù del principio di liquidazione totale del danno, e i danni da sinistro stradale che comporterebbero una minore tutela del danneggiato. Ne consegue che, anche in caso di danno da micropermanente deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale come voce di danno non patrimoniale, in aggiunta al danno biologico previsto dall’art. 139 del codice delle assicurazioni private. Questo significa però che è il danneggiato ad essere onerato dall’allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni.

Nel caso in esame, come emerge dall’impugnata sentenza, il danneggiato si è limitato a domandare il ristoro del danno morale, in aggiunta del pregiudizio biologico, omettendo tuttavia di argomentare sull’incidenza della lesione patita in termini di sofferenza.

In definitiva va esclusa ‘ogni prassi di automaticità nel riconoscimento del danno morale soggettivo hic et nunc, meramente parametrato al danno biologico, perché produttivo di duplicazioni risarcitorie che si traducono, in ultima analisi, in una ingiusta locupletatio del danneggiato’, mentre ‘la domanda risarcitoria, volta al ristoro della sofferenza soggettiva, nella misura in cui essa travalichi il quantum riconosciuto sulla base delle note tabelle per la lesione all’integrità psicofisica’, deve essere supportata da un’attività ‘almeno di allegazione dei fatti su cui fondare il metodo presuntivo’ (Cass., n. 29121/2008).

Con il secondo motivo si denuncia «violazione o falsa applicazione delle norme di diritto – ex art. 360 comma 1 n. 3 cpc in relazione all’art. 1223 codice civile ed omessa e contraddittoria motivazione ex art. 360 comma 1 n. 5 cpc.»

Lamenta il ricorrente la mancata liquidazione della somma richiesta a titolo di spese legali per l’attività stragiudiziale.

Il motivo è infondato.

A sostegno della propria tesi il D’A. riporta la sentenza di questa Corte n. 14594 del 2005 secondo la quale le spese legali corrisposte dal cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale devono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all’art. 75 disp. att. c.p.c., se trovino adeguato compenso nella tariffa per le prestazioni giudiziali, potendo altrimenti formare oggetto di domanda di risarcimento del danno nei confronti dell’altra parte, purché siano necessarie e giustificate, condizioni, queste che si desumono dal potere del giudice di escludere dalla ripetizione le spese ritenute eccessive o superflue, applicabile anche agli effetti della liquidazione del danno in questione.

A sostegno della tesi del rigetto la controricorrente Unipol riporta la sentenza di questa Corte del 21 gennaio 2010, n. 997 secondo la quale, in caso di sinistro stradale, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso all’assistenza di uno studio di consulenza infortunistica stradale ai fini dell’attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto, al responsabile ed al suo assicuratore, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno, la configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente non può essere esclusa per il fatto che l’intervento del suddetto studio non abbia fatto recedere l’assicuratore dalla posizione assunta in ordine all’aspetto della vicenda che era stata oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione all’esito della lite su tale aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell’attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento.

In ambedue le pronunce si ritiene che le spese, per essere rimborsate, devono essere necessarie e giustificate.

Nel caso in esame, secondo il Tribunale, la natura del danno, l’assenza di contestazione sulla sua astratta risarcibilità e la pregressa esperienza del danneggiato escludono che tale spesa potesse ritenersi necessaria e giustificata.

La valutazione sulla necessità di tali spese è una valutazione di merito insindacabile il sede di legittimità.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente, in favore di UGF Assicurazioni, alle spese del giudizio di cassazione che liquida in C 1.200,00, di cui e 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.