Senato e le iniziative dell'A.N.E.I.S.

Incontro al Senato tra Daniele Zarrillo, presidente A.N.E.I.S. e la senatrice Roberta Toffanin

SENATO E LE INIZIATIVE DELL'A.N.E.I.S.

Daniele Zarrillo - Senato e le iniziative dell'A.N.E.I.S.

Costruttivo l'incontro con la senatrice Roberta Toffanin, Vicepresidente 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) .

Daniele Zarrillo, coordinatore di Soluzione Infortunistica, nella veste di presidente A.N.E.I.S.,  l'incontro al Senato e le iniziative dell'A.N.E.I.S. presentate mercoledi 30 marzo alla senatrice Roberta Toffanin. La senatrice si è dimostrata oltremodo attenta e coinvolta.

Diverse sono infatti le cogenti argomentazioni, per le quali la senatrice Toffanin ha richiesto un giusto approfondimento. A tal proposito non mancheremo certo di fare del nostro meglio.

Tra gli argomenti presentati al Senato:

  • Legge 4 del 14 gennaio 2013
  • Emendamenti al Codice delle Assicurazioni Private
  • Mise
  • Studio di una legge ad hoc sulla figura del Patrocinatore Stragiudiziale

Per maggiori approfondimenti rimandiamo all'articolo principale:

Articolo A.N.E.I.S.

 

Daniele Zarrillo

Presidente A.N.E.I.S.


NUOVE TABELLE DI MILANO 2021

NUOVE TABELLE DI MILANO 2021

Pubblicate le nuove tabelle di Milano 2021, novità e rivalutazioni.

Le tabelle di Milano 2021 sono oggi ancora l’unico reale riferimento della giurisprudenza di merito e di legittimità per le Macrolesioni. Questo, nonostante le consultazioni al Mise della nuova tabella ministeriale (preclusa a ogni considerazione degli addetti ai lavori Medici legali, patrocinatori stragiudiziali, avvocati).

Vediamo velocemente insieme le novità apportate, rispetto alle precedenti tabelle del 2018.

  • Danno da mancato consenso informato e autodeterminazione:
    • si nota una particolare sensibilità nei confronti del fenomeno della malpractice (responsabilità del medico e della struttura sanitaria)
  • Rivalutazione monetaria degli importi:
    • le forbici previste aumentano, seppur di poco (esempio: perdita del coniuge, valori ricompresi tra 168.250 e 336.500 euro
  • Nuovo quesito medico-legale:
    • le tabelle di Milano 2021 spingono verso l’identità del danno morale. Voce inclusa nel macro-insieme del danno non patrimoniale, ma diversa dal “punto base” se dimostrato
  • Altri criteri già presentati nella formulazione del 2018, con criteri e sensibilità odierne (danno terminale, premorienza e diffamazione a mezzo stampa)

La Giurisprudenza italiana ha visto numerose volte oscillare l’ago della bilancia su cosa sia davvero il danno biologico. Oggi, con il termine danno non patrimoniale, intendiamo un ampio, vasto insieme di voci di danno. Pertanto, giustamente vanno delineate e presentate in modo corretto, quando lese. Il danno morale, esistenziale, la premorienza, la perdita di chance e quello terminale, devono avere un giusto punto di partenza.

A parere di chi scrive restano ancora molti dubbi sulle scelte unilaterali che vanno conformandosi al tavolo aperto al ministero. Dinanzi alla crescente sensibilità dei giudici di merito e di legittimità, appare necessario ancora una volta dar credito all’orientamento giurisprudenziale attuale. Quest’ultimo ben può trovare la sua ratio nelle tabelle di Roma e in quelle di Milano.

Clicca per scaricare le nuove tabelle.

Link al Tribunale di Milano.

Daniele Zarrillo

Presidente A.N.E.I.S.


TABELLE MACROLESIONI: INTERROGAZIONE DELL’ON. COLLETTI

29 Gennaio 2021

TABELLE MACROLESIONI: INTERROGAZIONE DELL’ON. COLLETTI

Il tavolo aperto al Mise sull’’art. 138, comma 2, modificato dalla L. 4 agosto 2017 n. 124 lascia non poche perplessità: Tabelle macrolesioni a favore di chi?

Il Mise apre un tavolo di confronto sulle tabelle ministeriali delle macrolesioni, atteso e sperato dai più.

Non mancano però diverse criticità, soprattutto sul valore punto di tali tabelle. Infatti, la legge n. 124 del 4 agosto 2017 suggeriva l’adozione dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità. Chiaramente e senza alcuna possibilità di smentita, ci si riferiva alle tabelle di Milano e di Roma, utilizzate regolarmente dai predetti tribunali.

Ebbene, l’A.N.E.I.S. ha subito interessato chi si è sempre dimostrato a favore dell’utente finale danneggiato, denunciando apertamente eventuali iniziative a favore dei soliti poteri, a discapito dei consumatori e degli aventi diritto al risarcimento. Stiamo parlando ovviamente dell’on. Andrea Colletti (comunicato stampa in fondo all’articolo), che abbiamo trovato preparato e già all’opera, riguardo alla consultazione sullo schema del Dpr al Mise.

Tabelle macrolesioni: la certezza del risarcimento o un regalo alle Compagnie?

Sempre l’on. Colletti ha presentato una interrogazione in Commissione al ministro dello Sviluppo economico sulle forti criticità riscontrate (l’interrogazione è ancora da pubblicare, poiché non è stata presentata al momento alcuna assemblea). In particolare il valore punto utilizzato da 10 a 100, ripercorre esattamente l’art. 139 con importo pari a € 814,27, decisamente in contrasto con quanto stabilito dalla legge 124 del 2017, che richiamava le tabelle di Milano e Roma.

Il risultato al quale si rischia di giungere è un ulteriore risparmio, mediamente almeno del 10% sui risarcimenti futuri, a favore delle Compagnie assicuratrici e a discapito del danneggiato. In caso tale impostazione non venga modificata, i diritti di chi deve essere integralmente risarcito verranno ancora una volta messi da parte, a favore dei poteri forti.

«Si ascoltino i pareri degli esperti…»

L’interrogazione dell’on. Colletti si conclude con la richiesta che vengano ascoltati i soggetti coinvolti e le Società scientifiche di Medicina Legale. Grazie all’ascolto obiettivo e disinteressato di tali esperti, sarà infatti possibile comprendere il reale significato di quanto previsto dall’art. 138 della predetta legge 124/17, che vuole sottolineare quanto oramai già consolidato in tutta Italia.

Dichiarare infatti che finalmente il danneggiato avrà la stessa tutela in tutta Italia è falso e pretestuoso, poiché nessun tribunale oggi adotta valori per il risarcimento delle macrolesioni che non siano riconducibili a Milano o Roma. Ben vengano quindi le tabelle delle macrolesioni, ma vengano messi da parte interessi ad personam e accordi a discapito del cittadino (n.d.r.).

 

Daniele Zarrillo
Patrocinatore Stragiudiziale
PRESIDENTE NAZIONALE A.N.E.I.S. 


Tabella unica nazionale sulle macrolesioni

Tabella unica nazionale sulle macrolesioni

 

Preg.mi associati e collaboratori, il nuovo anno si apre con una novità paventata e sperata
al contempo. Il 13 gennaio u.s. il Mise ha avviato la consultazione sullo schema del Dpr tanto atteso. Leggendo nel dettaglio noterete che, almeno di partenza, il riferimento alle tabelle di Milano è ben lontano.

Scopriamo insieme la tabella unica nazionale sulle macrolesioni.

 

A seguito della consultazione del 13 /1 il Mise dovrebbe finalmente far luce e chiarezza in merito ai risarcimenti dei danni non patrimoniali derivanti da lesioni gravi da circolazione stradale (e nautica) o da responsabilità sanitaria, attraverso lo schema di Dpr ormai da tempo atteso.
Dopo ben 15 anni di attesa infatti tale schema contenente la Tabella unica Nazionale per i criteri di valutazione del danno permanente biologico corrispondente alle menomazioni all'integrità psicofisica tra 10 e 100 punti di invalidità, verrà finalmente perfezionato. I lavori di attuazione. dell’art 138 del codice delle assicurazioni saranno presenti. Quest’ultimo già dal 2005 prevedeva e attendeva la pubblicazione di una Tabella del macrodanno relativo al sinistro stradale.

A dare lo sprone definitivo è stata però l’entrata in vigore della legge 24/2017 a più nota come “decreto Gelli” che ha introdotto nel settore dell’rc sanitaria , l'applicazione della disciplina del risarcimento danno alla persona da Rc auto ( art. 138 e 139 del Codice).
L'emanazione di una tabella “unificata” valida per entrambi i settori non può che semplificare e migliorare la situazione attuale. Essa non a caso mira a ridurre marcatamente i margini di discrezionalità e conseguentemente l’incertezza sui valori dei risarcimenti.

Per stabilire il valore pecuniario dei punti di invalidità lo schema di Dpr SI è BASATO SULLE ESISTENTI TABELLE in uso presso il tribunale di Milano con opportune importanti modifiche in linea con l'articolo 138.
I valori economici delle singole invalidità vengono determinati con il sistema del punto variabile in funzione di grado di invalidità ed età del danneggiato. Viene stabilita una diretta proporzionalità con il grado di invalidità e una inversa con l'età del danneggiato . la principale differenza con le tabelle di Milano risiede nel fatto che l'incremento del valore economico del punto rispetto alla % di invalidità è calcolato sulla base di un moltiplicatore più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi.

Quanto al danno non patrimoniale questo viene scisso e valutato nelle due componenti di danno biologico da una parte e danno morale dall'altra. Quest’ultimo inteso come danno da sofferenza e turbamento dell'animo è una delle più salienti novità. Nelle nuove tabelle entra infatti in gioco il cosiddetto “moltiplicatore per danno morale” con cui vengono incrementati i valori del danno biologico in via percentuale e progressiva per ogni singolo punto di invalidità. Si tratta tuttavia di un moltiplicatore il cui utilizzo è ammesso ( così come insegna la Cassazione) solo a seguito di una rigorosa allegazione e prova.

Seppure possa sembrare che i valori siano aumentati rispetto alla tabella milanese, in realtà il valore del punto economico di base su cui poi viene costruita la progressione in funzione dell’aumento dell’invalidità, viene stabilito in conformità a quanto già emanato dall’articolo 139 per le lesioni di entità lieve. Valore nettamente inferiore a quello del tribunale di Milano.

 

Link con riferimenti alla notizia.
Consultazione DPR Macrolesioni
Nuove tabelle nazionali macrolesioni


LE MORTI COLLATERALI DA COVID : UN’OMBRA CHE SPAVENTA IL PROSSIMO FUTURO.

LE MORTI COLLATERALI DA COVID : UN’OMBRA CHE SPAVENTA IL PROSSIMO FUTURO.

 

Oggigiorno nell’occhio del ciclone è solo un unico protagonista : covid 19. Si parla di chi muore in pochi giorni stroncato da un’insufficienza respiratoria , dei giovani che in buona salute vengono ricoverati e delle terapie intensive vicine al collasso. I giornali, telegiornali e le radio parlano solo di chi ha contratto il coronavirus, chi ce l’ha fatta e chi no.

 

In pochi però aprono una porta che sembra esser stata dimenticata. In pochi parlano degli ambulatori svuotati , di interi reparti che hanno cessato la loro attività routinaria per fare spazio ai malati Covid ma soprattutto per arginare il dilagare dei contagi.Questi purtroppo sono i reparti dove si curano malattie croniche, dove si somministrano terapie salvavita e dove ahimè si fanno tante diagnosi di malattie potenzialmente mortali.

Infatti come spiega Claudio Cricelli, presidente della Società italiana medicina generale e delle cure primarie (Simg):

«Gli screening effettuati in strutture sanitarie, per esempio attraverso la mammografia, impegnano le radiologie ma se si hanno tutti i radiologi impegnati per il Covid è inevitabile che in quel momento lo screening del cancro passi in secondo piano. Per quanto riguarda i normali esami di routine, se comportano un accesso esagerato a strutture ospedaliere che sono già in sovraccarico, è ovvio che vanno

modulati. È importante tenere presente invece che anche in condizione di emergenza, il controllo medico delle persone malate deve essere garantito».

 

 

A preoccupare quindi non sono i morti per così dire “diretti” del Covid ma tutte quelle vittime silenziose che rischiano di morire per il Covid senza averlo contratto. In tanti, troppi infatti stanno saltando terapie necessarie per contenere malattie progressive, controlli per valutare l’efficacia delle terapie seguite e la prevenzione è quasi passata nel dimenticatoio.

Le più aspre conseguenza del covid quindi sono lungi dal manifestarsi. Una volta superato l’apice reale di questa pandemia arriverà un’ondata di morti di tutte quelle malattie che anche prima del covid hanno sempre interessato la vita di tante persone. Sono anche queste da considerarsi dunque “vittime del Covid”?

La speranza per evitare questo drammatico scenario risiede solo  nell’organizzazione degli ospedali e nell’impiego di ingenti risorse per arruolare personale medico e sanitario che possa garantire questi servizi essenziali per la sopravvivenza di chi ogni giorno combatte contro un avversario ben più temibile del virus.

 

 

 


Investimento pedone o ciclista : come comportarsi secondo la normativa vigente ?

Quanti di noi saprebbero comportarsi a seguito di un incidente in cui è rimasto coinvolto un pedone o un ciclista ferito in maniera lieve?

La risposta corretta naturalmente è che non ci si possa allontanare neppure quando la persona infortunata non sembra avere bisogno dell’assistenza di altre persone coinvolte nell’incidente (a prescindere dal fatto che esse ne siano o non ne siano responsabili.

 

Tuttavia per fugare ogni dubbio riguardo le diverse possibili circostanze che potrebbero occorrere è interessante il caso esaminato da Maurizio Caprino  nel suo servizio “ Incidenti stradali, doveri e attenuanti per l’automobilista che investe un pedone o un ciclista : Non basta vedere che la persona investita sembra stare bene né si può andare via per paura della reazione dei suoi amici. Ecco che dice la Cassazione” pubblicato nella sezione SERVIZIOCASSAZIONE del IL SOLE 24 ORE .

 

Nell’articolo infatti viene riportato l’analisi della recente sentenza 27241/2020, depositata il 1° ottobre dalla Quarta sezione penale della Cassazione che aggiorna definitivamente la non punibilità per particolare tenuità del fatto, introdotta nel 2015 (Dlgs 28) con l’articolo 131-bis del Codice penale.

La vicenda è quella di un automobilista, il quale dopo aver colpito in maniera lieve una bici che attraversava le strisce pedonali essendosi accorto che l’infortunato era stato immediatamente soccorso da alcuni “connazionali” che sembravano avere un atteggiamento di aggressività nei suoi confronti e appuratosi del fatto che le lesioni sembrassero lievi si è allontanato dall’accaduto senza aver avvisato neppure un corpo di polizia.

 

Dal comportamento del conducente risulta violato in maniera indiscutibile l’articolo 189 del Codice della strada -che detta come ci si debba comportare in caso di sinistro stradale e punisce penalmente la fuga .
L’articolo indica , nella declinazione dei suoi diversi commi  i vari obblighi del conducente. il “non fermarsi” ossia la fuga pertanto impedisce il rispetto di :

 

  • Identificazione fondamentale per testimoniare o rispondere delle proprie eventuali responsabilità, civili e penali, nell’incidente (comma 6);
  • Chiamata dei soccorsi agli eventuali feriti (comma 7).

 

Nel 2019 la stessa Quarta sezione penale della Cassazione con la sentenza 24371/2019 aveva stabilito che è più rilevante il comma 6: il reato di fuga si configura in qualsiasi caso in cui qualcuno (responsabile o no) si trova sul luogo di un sinistro nel momento in cui si verifica e riparte senza farsi identificare. Non basta pertanto fermarsi ma occorre restare sul posto fino all’arrivo delle forze di polizia o comunque comunicare in altro modo le proprie generalità.

Quanto invece al comma 7 ossia chiamata dei soccorsi ha sottolineato la minor importanza del dovere della chiamata dei soccorsi da parte del conducente laddove naturalmente altri presenti abbiano già provvisto.

Contrariamente al 2019 la sentenza del 27241/2020 è più rigorosa sul comma 7 ritenendolo violato (a titolo di dolo eventuale) in tutti i casi in cui l’imputato non approfondisce la situazione dell’infortunato. Quindi, bisogna sempre pensare che questi possa aver riportato lesioni non visibili. Non necessariamente gravi (come potrebbe essere un danno interno alla testa), ma anche lievi (nel caso di specie, la piccola ferita a una gamba, coperta dai pantaloni).

Né conta la presenza di conoscenti del ferito che si mostrano aggressivi: basta allontanarsi di quel tanto che basta per sottrarsi alle loro reazioni. E, se qualcuno di loro si avvicinasse con brutte intenzioni, si può sempre chiamare le forze dell’ordine mentre ci si mette al sicuro.

Quindi nulla autorizza a tornarsene a casa senza avvertire nessuno, come se nulla fosse successo.

 

Nonostante tutto questo, secondo la sentenza del 1° ottobre 2020, si può applicare la non punibilità per particolare tenuità del fatto, perché l’articolo 131-bis del Codice Penale impone una valutazione della situazione di fatto al momento dell’incidente e dalle sentenze di merito appare l’esistenza di testimonianze, di un certificato medico e di un rapporto dei vigili intervenuti che non lasciano dubbi:

 

  • Sul fatto che la ferita fosse lieve e non visibile;
  • Sulla presenza di persone radunatesi attorno al connazionale caduto con la bici (quindi in grado di minacciare l’investitore e di prestare loro stessi l’eventuale assistenza necessaria al ferito)
  • Sul fatto che l’infortunato non si è mai costituito parte civile;
  • Sull’avvenuto risarcimento del danno (appena 370 euro) da parte dell’assicurazione del veicolo dell’investitore;
  • Sul fatto che in prima battuta l’investitore si sia fermato (anche se poi si è allontanato) e che, una volta rintracciato dalle forze dell’ordine dopo ore di indagini e ricerche, non abbia negato il suo coinvolgimento nell’incidente.

 

Pertanto considerando tutti questi elementi, la Cassazione prevede che in caso di feriti lievi o inesistenti il conducente deve sempre fermarsi, avvisare un corpo di polizia dell’accaduto consentendo la sua identificazione e  assistere l’infortunato qualora non vi siano altri presenti che collaborino . Tuttavia, qualora preso dall’emotività o per valide ragioni il conducete fuggisse ,  in caso di lesioni lievi è prevista come da sentenza citata la non punibilità per tenuità del fatto ossia la possibilità di non essere condannati e procedere secondo il corretto comportamento.

 

FONTI:
https://www.ilsole24ore.com/art/tenuita-fatto-anche-chi-investe-bici-e-si-allontana-se-ferite-sono-lievi-ADCF48s

 

Malasanità Pubblica: 1 caso ogni 10 giorni  

Il nuovo report MedMal sull’andamento dei casi di malasanità pubblica e privata nel nostro paese diffuso Marsh Italia registra in media 37 sinistri per struttura sanitaria pubblica in un anno con un importo liquidato medio di circa 78.000 euro per sinistro.

 

Dall’ analisi di oltre 11.000 sinistri relativi al periodo 2004/2018 su 60 strutture pubbliche (presidi di primo livello, aziende ospedaliere specialistiche e universitarie e ospedali specializzati) distribuite sul territorio nazionale emergono cambiamenti spaventosi intervenuti in questi anni nell’ambito della sinistrosità.

Dopo quanto vengono denunciati i sinistri ?

 

Le tempistiche di denuncia per casi di malasanità variano ampiamente dal tipo di sinistro. Nello specifico, le infezioni sono la tipologia di sinistro caratterizzata da tempi più ampi con il 14,5% di denunce entro i 6 mesi, il 70% dopo 4 anni e la quota residuale (14%) a distanza di oltre 10 anni dell’accaduto.

Gli errori chirurgici, invece, vengono denunciati in tempi più brevi, il 40% entro il primo anno, per poi superare il 90% entro i 5 anni mentre i più veloci in assoluto sono tutti quegli errori diagnostici, terapeutici e procedure collegate ad interventi più invasivi.

 

Tipologia di sinistri più colpiti

 

Circa tre quarti degli eventi considerati sono rappresentati da: sinistri legati all’attività chirurgica (35,9%), errori diagnostici (18,5%), cadute accidentali (9,9%) ed errori terapeutici (9,3%).

Gli eventi collegati al parto si confermano invece tra i più rilevanti in termini di risarcimento economici.

Sono infatti proprio gli errori da parto che nonostante rappresentino solo il 3,4% dei sinistri, pesano sul costo totale per il 14,6%, con un valore del liquidato medio pari a 501.000 euro (oltre 6 volte la media).

 

Le quattro specialità più soggette a denunce

Dall’analisi delle statistiche del campione analizzato emerge che le unità più soggette a denunce siano Ortopedia e Traumatologia (15,6%), Chirurgia Generale (13%) e Pronto Soccorso (11,8%), seguite da Ostetricia e Ginecologia (11,1%).

 

Conclusione

Ciò che emerge dal nuovo report pubblicato dal Marsh Italia è una sostanziale continuità di crescita del tasso di rischio collegato all’andamento dei casi di malasanità pubblica e privata.

In particolare, i dati possono essere riassunti così: 6,3 sinistri ogni 100 medici, 2,5 ogni 100 infermieri e 1,3 ogni 1000 ricoveri, per valori assicurativi che si attestano sui 5.931 euro per medico, 2.336 euro per infermiere e 121 euro per ricovero.

Nonostante gli innumerevoli sforzi in molte strutture e regioni per mitigare i rischi e contenere le richieste risarcitorie è evidente il necessario bisogno di intervenire tempestivamente attuando misure idonee a garantire il corretto funzionamento di ogni tipologia e servizio sanitario.

 


Le 5 cause di incidente stradale più frequenti

Ogni giorno si registrano centinaia di incidenti stradali in tutta Italia dovuti a ragioni e circostanze diverse. Le cause di incidente stradale più frequenti possono essere ricondotte a cinque classi principali.

Secondo i dati riportati da recenti statistiche la causa principale di incidente stradale è dovuta alla distrazione alla guida secondaria sempre più all’utilizzo di dispositivi elettronici come lo smartphone.

La conseguenza più ricorrente nel caso di un guidatore distratto è il tamponamento , un comune incidente, disciplinato all’art.149 del Codice della Strada, che sanziona il mancato rispetto della distanza di sicurezza.

 

Un'altra causa di incidente stradale, tra l’altro una delle più pericolose è l’eccesso di velocità.
Il pericolo e la gravità dell’incidente è facilmente ricalcolabile in funzione alla velocità del veicolo durate l’impatto del sinistro stradale. Infatti, secondo la formula dell’energia cinetica, il danno diventa quattro volte più grave al doppio della velocità; nove volte maggiore quando la velocità si triplica e via discorrendo all’aumentare della velocità di scorrimento.

 

Altro grave comportamento, regolato dall’articolo 186 del Codice della strada, è la guida in stato di ebbrezza. Tale articolo prevede aspre sanzioni che vanno dalla la sanzione amministrativa consistente in una multa che va da un minimo di 527 a un massimo di 2.108 euro, alla sanzione accessoria della sospensione della patente per un periodo che va da sei mesi ai due anni fino alla confisca del veicolo.

L’entità della sanzioni per  guida in stato di ebbrezza previste dal Codice della Strada dipendono dal tasso alcolemico, misurato in grammi di alcol per litro di sangue e rilevato tramite l'alcol test, e anche dalla gravità dell’incidente provocato.

 

La pioggia, l’asfalto stradale bagnato, sdrucciolevole o scivoloso si pone invece come quarta casistica più frequente di incidente stradale. In  queste  categorie rientrano anche gli incidenti dovuti al manto stradale deformato o alla strada dissestata che coinvolgono maggiormente motociclisti e veicoli a due ruote.

In queste circostanze eventuali danni vengono regolati dalle sentenze della Corte di Cassazione in modo differente caso per caso, prevedendo alle volte la responsabilità, da dimostrare,  dell’Ente proprietario o gestore della strada.

 

Per concludere, tra le prime cause di sinistri, si registra il mancato rispetto dell’obbligo di dare precedenza e il mancato rispetto dello stop.  In queste tipologie di incidenti, seppur l’art. 146 del Codice della Strada regola la violazione della segnaletica stradale ci sono molteplici fattori da valutare. Infatti, anche in caso di mancato rispetto della segnaletica stradale la richiesta del risarcimento dei danni va analizzata caso per caso e richiede un processo di valutazione e studio abbastanza complesso

 

Risarcimento danni per Incidente Stradale 

Il codice della strada insieme alle sentenze della Corte di Cassazione disciplinano e prevedono le responsabilità delle cose e persone coinvolte in modo da garantire la giustizia e tutela dei diritti di chi è rimasto danneggiato.

In caso di incidente stradale è buona norma affidarsi a professionisti in grado di valutare i diversi elementi e verificare la sussistenza del diritto del danneggiato di richiedere un integrale risarcimento del danno sofferto.

 

 

 

 

 


L'INAIL : cos'è e come ti tutela

La tutela del lavoratore è un argomento che interessa tutti i lavoratori dipendenti e parasubordinati. Qual è l’istituto che si occupa di tutelare il lavoratore e quali sono le sue funzioni per proteggere il lavoratore? Scopriamolo insieme.

 

Cos'è Inail 

L’Inail, l'Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, è un Ente pubblico che si occupa di tutelare il lavoratore contro i danni fisici ed economici derivanti da infortuni causati dall’attività lavorativa e malattie professionali.

 

Quali sono i ruoli e gli obiettivi dell’Inail ?

Tra i principali obiettivi dell’Inail si registra: 

  • Assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio
  • Garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro
  • Realizzare attività di ricerca e sviluppare metodologie di controllo e di verifica in materia di prevenzione e sicurezza
  • Ridurre il fenomeno infortunistico.

La tutela nei confronti dei lavoratori, infatti, va dallo studio delle situazioni di rischio, agli interventi di prevenzione nei luoghi di lavoro, alle prestazioni sanitarie ed economiche, alla cura, riabilitazione e reinserimento nella vita sociale e lavorativa nei confronti di coloro che hanno subito danni fisici a seguito di infortunio o malattia professionale.

 

L’assicurazione, obbligatoria per tutti i datori di lavoro, esonera lo stesso dalla responsabilità civile conseguente ai danni subiti dai propri dipendenti e tutela il lavoratore contro i danni derivanti da infortuni e malattie professionali causati dalla attività lavorativa.

 

Chi è tutelato dall’ Inail? 

 

Sono tutelati dall’Inail tutti coloro che svolgono alle dipendenze di un datore di lavoro, attività rischiose tra cui:

 

  • Sovrintendenti ai lavori
  • Soci di società e cooperative 
  • Medici esposti a Rischi
  • Apprendisti
  • Dipendenti che lavorano a computer e registratori di cassa 
  • Sportivi professionisti dipendenti
  • Artigiani 
  • Lavoratori autonomi dell’agricoltura 
  • Lavoratori parasubordinati che svolgono attività di collaborazione coordinata e continuativa.Fonte: Inail

Cosa fare in caso di incidente stradale: con o senza vittima

Gli incidenti stradali non sempre possono essere evitati anche da chi persegue un comportamento virtuoso ed attento al volante. Qualsiasi conducente è a rischio e sapere come comportarsi in caso di incidente stradale con o senza vittime è essenziale per salvaguardare la propria incolumità e quella degli altri.  

 

Incidente stradale: la prima cosa da fare  

Per prima cosa, nel caso in cui si resti coinvolti in un incidente stradale, bisogna mantenere la calma e accertare le proprie condizioni fisiche, verificando la presenza o meno di ferite o lesioni. Appurata la presenza e gravità delle stesse, bisogna chiamare i soccorsi e mettersi al sicuro, azionando le frecce d'emergenza e indossando il giubbotto catarifrangente, prima di scendere dall'auto. Alternativamente, qualora vengano accertate delle buone condizioni fisiche è necessario, laddove presenti, verificare la condizione delle altre vittime coinvolte.

  

Come comportarsi in presenza di vittime

Nel caso in cui si accerti la presenza di feriti coinvolti nell’incidente stradale, bisogna immediatamente richiedere l’intervento dell’ambulanza chiamando il 118, informando gli operatori in modo dettagliato circa la gravità dell’incidente, il numero delle persone coinvolte e il luogo dell’evento.

In caso di lesioni lievi, con estrema prudenza e nei limiti delle proprie facoltà, è possibile prestare il primo soccorso alla vittima, se invece le ferite sono gravi è consigliato aspettare l’arrivo degli operatori sanitari per evitare il peggioramento delle condizioni dei danneggiati. 

 

Nota bene: in caso si sia rimasti coinvolti in un incidente stradale con feriti è assolutamente vietato per legge allontanarsi dal luogo dell’incidente fino all’arrivo delle Forze dell’Ordine, anche se i feriti non sono gravi. Chi non rispetta tale obbligo rischia di essere punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la sospensione della patente da 1 a 3 anni. 

  

 Come comportarsi in assenza di vittime 

Nel caso in cui non vi siano feriti coinvolti nell’incidente stradale, bisogna mettere in sicurezza prima sé stessi e successivamente le altre vittime, adoperandosi per mettere in sicurezza anche il luogo dell’incidente. In tal modo si eviterà che altri veicoli, sopraggiungendo, restino coinvolti. 

Una volta accertato che i mezzi non ostruiscano la circolazione e che non sia necessario l’intervento dei soccorsi stradali, si dovrà trovare un accordo tra le parti in merito alle rispettive responsabilità. Questo sarà possibile redigendo il Modulo di Constatazione Amichevole di Sinistro Stradale, chiamato anche CAI o CID.

Se tale accordo non viene raggiunto “amichevolmente”, occorre richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine.