Perizie medico legali a servizio delle Compagnie di Assicurazioni

Stavolta è attraverso l'autorevole editore Giuffrè, garanzia di qualità nelle pubblicazioni giuridiche, che giunge la denuncia del mondo medico in merito alle perizie medico legali.

Il presidente della Società italiana di medicina legale e delle assicurazioni nota con non poca amarezza come, in ambito RCA, le perizie medico legali siano sempre a servizio delle Compagnie di Assicurazioni.

L'osservazione è presente nell'introduzione delle nuove "Linee guida per la valutazione medico legale del danno alla persona in ambito civilistico", dove emerge un forte scostamento del "pensiero medico legale" rispetto alla volontà delle assicurazioni private.

Troppo spesso, se non addirittura sempre, le perizie dei medici legali al soldo delle Compagnie si rivelano fallaci, incongrue e non in linea con quanto richiesto dalla scienza medica.

Nell'articolo presente sul quotidiano Libero di mercoledi 18 u.s. (potrete leggere l'articolo qui) è possibile comprendere lo sgomento e la paradossale idiosincrasia insita in quanto accade oramai dalla legge 27/12 voluta dall'allora Governo Monti:

i medici legali fiduciari delle Compagnie, quando non costretti a lavore esclusivamente per tali società, ricevono delle schede di valutazione dove è possibile soltanto compilare dei campi, senza poter esprimere appieno quello che richiederebbe una corretta valutazione del danno.

Nel predetto articolo è possibile trovare anche un ottimo commento del presidente A.N.E.I.S. sulla questione.

Inoltre poi è importante sottolineare come tali valutazioni siano prive anche di firma digitale, pertanto modificabili a piacimento dal "tecnico di turno", in ogni sede.

La problematica delle perizie medico legali appare chiara e comprensibile a tutti:

in un momento storico in cui le società assicurative, attraverso le perizie medico legali a servizio delle Compagnie di assicurazioni, manifestano apertamente (e sfacciatamente) la propria volontà di ricoprire sia il ruolo di danneggiante che decide il risarcimento, sia il ruolo di sedicente-professionista della riparazione e del ristoro del danno fisico al ribasso, appare sempre più necessario, per il danneggiato, tutelarsi rivolgendosi ad un patrocinatore professionista che possa tutelare i suoi diritti e i suoi interessi.

 


DANNO MORALE: CORTE DI CASSAZIONE SEZ. III CIVILE - SENTENZA 27 agosto 2015 n.17209

Un commento ragionato e doveroso alla oramai più che nota Sentenza di Cassazione 1720/15, che ha visto confermare alcuni recenti orientamenti giurisprudenziali, senza tradire la fiducia nella Giustizia per chi sa ancora leggere correttamente tra le righe.

Nella predetta sentenza infatti sembra venir meno uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico: il danno morale, sempre in auge riguardo alle sue molteplici interpretazioni, nonché contestazioni di parte.

Ebbene, la sentenza, seppur nefasta per il soccombente, ha altresì dei notevoli aspetti di sicura positività per gli addetti ai lavori.

Uno su tutti che il danno morale, già ribadito in notevole giurisprudenza di merito, oltre che di diritto, non può più essere riconosciuto in re ipsa, bensì si rende necessaria la prova del nesso causale tra il transeunte turbamento dello stato d'animo subito e l'evento dannoso, evitando una locupletatio latu sensu.

Inoltre il relatore nei motivi della decisione ben esplica la necessità di argomentare, se non con prove strumentali (ex legge 27/12), quantomeno con allegazioni atte ad esporre correttamente le ragioni della domanda stessa.

Ebbene, come sempre, con la volontà di proporre e presentare riflessioni di portata giuridica, ma comprensibili a tutti, rimettiamo in calce la Sentenza di Cassazione 1720/15, aperti a considerazioni e commenti.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE - SENTENZA 27 agosto 2015, n.17209 - Pres. Berruti – est. D’Amico

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente denuncia «violazione o falsa applicazione delle norme di diritto - ex art. 360 comma 1 numero 3 cpc in relazione agli artt. 2043 e 2059 codice civile. »

Sostiene il ricorrente che il Tribunale ha errato nell'affermare che il danno morale non sussiste in re ipsa ed ha altresì errato ad operare una illegittima inversione dell'onere della prova in capo ad esso ricorrente, sostenendo che era suo onere fornire in primo grado la prova delle sofferenze patite in conseguenza del sinistro. Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata ha ritenuto che il danno morale non può essere liquidato in re ipsa e che l'odierno ricorrente non ha fornito la prova, anche in via presuntiva, dell'esistenza dello stesso.

La motivazione è corretta.

In caso di incidente stradale il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori

(micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare. Dunque, se in linea di principio neanche con riguardo alle lesioni di lieve entità si può escludere il c.d. danno morale dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria, per valutare e personalizzare il danno non patrimoniale, si deve però tener conto della lesione in concreto subita.

Questa impostazione è conforme alla sentenza di questa Corte n. 29191 del 2008, ove si afferma 'l'autonomia ontologica del danno morale', e la necessità di un suo accertamento separato e ulteriore.

Diversamente opinando, infatti, si arriverebbe ad una incomprensibile differenziazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa diversa da sinistro stradale, liquidati mediante ricorso al sistema tabellare equitativo, in virtù del principio di liquidazione totale del danno, e i danni da sinistro stradale che comporterebbero una minore tutela del danneggiato. Ne consegue che, anche in caso di danno da micropermanente deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale come voce di danno non patrimoniale, in aggiunta al danno biologico previsto dall'art. 139 del codice delle assicurazioni private. Questo significa però che è il danneggiato ad essere onerato dall'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni.

Nel caso in esame, come emerge dall'impugnata sentenza, il danneggiato si è limitato a domandare il ristoro del danno morale, in aggiunta del pregiudizio biologico, omettendo tuttavia di argomentare sull'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza.

In definitiva va esclusa 'ogni prassi di automaticità nel riconoscimento del danno morale soggettivo hic et nunc, meramente parametrato al danno biologico, perché produttivo di duplicazioni risarcitorie che si traducono, in ultima analisi, in una ingiusta locupletatio del danneggiato', mentre 'la domanda risarcitoria, volta al ristoro della sofferenza soggettiva, nella misura in cui essa travalichi il quantum riconosciuto sulla base delle note tabelle per la lesione all'integrità psicofisica', deve essere supportata da un'attività 'almeno di allegazione dei fatti su cui fondare il metodo presuntivo' (Cass., n. 29121/2008).

Con il secondo motivo si denuncia «violazione o falsa applicazione delle norme di diritto - ex art. 360 comma 1 n. 3 cpc in relazione all'art. 1223 codice civile ed omessa e contraddittoria motivazione ex art. 360 comma 1 n. 5 cpc.»

Lamenta il ricorrente la mancata liquidazione della somma richiesta a titolo di spese legali per l'attività stragiudiziale.

Il motivo è infondato.

A sostegno della propria tesi il D’A. riporta la sentenza di questa Corte n. 14594 del 2005 secondo la quale le spese legali corrisposte dal cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale devono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., se trovino adeguato compenso nella tariffa per le prestazioni giudiziali, potendo altrimenti formare oggetto di domanda di risarcimento del danno nei confronti dell'altra parte, purché siano necessarie e giustificate, condizioni, queste che si desumono dal potere del giudice di escludere dalla ripetizione le spese ritenute eccessive o superflue, applicabile anche agli effetti della liquidazione del danno in questione.

A sostegno della tesi del rigetto la controricorrente Unipol riporta la sentenza di questa Corte del 21 gennaio 2010, n. 997 secondo la quale, in caso di sinistro stradale, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso all'assistenza di uno studio di consulenza infortunistica stradale ai fini dell'attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto, al responsabile ed al suo assicuratore, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno, la configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente non può essere esclusa per il fatto che l'intervento del suddetto studio non abbia fatto recedere l'assicuratore dalla posizione assunta in ordine all'aspetto della vicenda che era stata oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione all'esito della lite su tale aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento.

In ambedue le pronunce si ritiene che le spese, per essere rimborsate, devono essere necessarie e giustificate.

Nel caso in esame, secondo il Tribunale, la natura del danno, l'assenza di contestazione sulla sua astratta risarcibilità e la pregressa esperienza del danneggiato escludono che tale spesa potesse ritenersi necessaria e giustificata.

La valutazione sulla necessità di tali spese è una valutazione di merito insindacabile il sede di legittimità.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente, in favore di UGF Assicurazioni, alle spese del giudizio di cassazione che liquida in C 1.200,00, di cui e 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.


Approvazione del DDL Concorrenza: nuovi colpi di coda dell'Ania

L'ania e il DDL ConcorrenzaSiamo ad un passo dall'approvazione del DDL Concorrenza, che in relazione agli articoli afferenti al settore RCA si presentava inizialmente a dir poco funesto.

La realtà dei fatti è che il predetto DDL Concorrenza, non era nient'altro che la copia del paventato art. 8 del decreto Cestinazi... perdonate il lapsus... Destinazione Italia.

Oggi, grazie al grande lavoro operato da numerose associazioni di categoria, ognuna nel proprio ambito professionale, capaci non solo di sensibilizzare l'opinione politica (per chi ne ha avuto la possibilità), ma soprattutto capaci di informare l'Utenza e il Cittadino, siamo giunti all'approvazione di emendamenti finalmente a favore del danneggiato (puoi trovare l'articolo qui).

Il DDL Concorrenza approvato alla Camera, si presenta sicuramente con prospettive migliori e con connotati davvero aperti alla Concorrenza con la C maiuscola.

Eppure c'è chi non è daccordo.

E a non essere daccordo è chi ha fortemente voluto inserire all'interno di un Disegno di Legge con tale nomenclatura (CONCORRENZA) tutta quella serie di vergognose interpretazioni unilaterali della realtà.

Oggi che il DDL Concorrenza ha ricevuto l'approvazione alla Camera, l'ANIA teme che il Senato dia il suo Fiat voluntas tua a qualcun altro e non a lei.

Stavolta quel "qualcun altro" sembra che si chiami finalmente Utente della strada DANNEGGIATO.

Nel comunicato stampa Ania rilasciato ieri, viene ribadita con forza la voglia di fare gli interessi di alcuni, non di tutti.

Chi davvero ha a cuore la libertà di Concorrenza, non può voler negare i diritti ad oggi acquisiti da Artigiani e Professionisti della Riparazione Auto, a tutela del proprio lavoro (la Cessione del Credito), non può parlare di Risarcimenti troppo alti paventando rincari sulle polizze, poiché con un utile di oltre 6 miliardi di euro nell'ultimo triennio, difficilmente gli italiani crederanno alla favola dell'Assicurazione impoverita da chi fa valere i propri diritti di danneggiato!

Non è accettabile richiedere obbligatoriamente al proprio assicurato l'installazione di una black box (della cui straordinaria efficacia ad oggi dubitiamo ancora) paventando poi di fargliela pagare in caso di mancato rinnovo della polizza negli anni a venire, senza concedere giustamente degli sconti VERI e dettati dalla virtuosità alla guida, come l'attuale formulazione del DDL Concorrenza prevede.

In ultima considerazione appare "ironico" definire ingiusto affidare la gestione degli sconti tariffari obbligati all'Ivass: dichiarare che tale modus operandi sarebbe in contrasto con la libertà tariffaria sancita dalle normative europee, risulta ancor più in forte e paradossale contrasto con gli esponenti dell'ANIA che dal 2011 ad oggi hanno perseguito come unico e reale intento quello di imbavagliare prima i patrocinatori, poi i carrozzieri, tentando di monopolizzare il settore della riparazione dei veicoli con uno sconcertante conflitto di interessi. Questo comportamento non è forse in contrasto con la libertà di Concorrenza e di Mercato? Non è in contrasto con un DDL Concorrenza?

Il DDL Concorrenza si trova oggi in attesa di ricevere il SI' dal Senato.

Auspichiamo che la Politica sana, che esiste e che può davvero fare la differenza, sappia rispondere finalmente in modo chiaro a chi, come unico scopo, ha quello di pensare ai propri interessi, dimentico della finalità mutualistica e sociale primaria che rivestiva in origine.

Che l'utente assicurato rifletta davvero, al rinnovo della propria polizza RCA obbligatoria, scegliendo correttamente.


Programma Gestionale per Carrozzeria e Officina Meccanica

Immagina di avere a disposizione uno strumento straordinario, all'avanguardia del mercato, specifico per il tuo lavoro.

Un programma gestionale per la tua carrozzeria, un software per gestire la tua officina meccanica.  Un dispositivo in grado di soddisfare le tue esigenze, con qualità e competenza.

Programma-CarrozzieriUn programma, quindi, attraverso il quale gestire il tuo lavoro in piena autonomia. Potrai confrontarti coi tuoi clienti e col mondo assicurativo con  professionalità. Inoltre far valere i diritti dei tuoi clienti, mostrando loro di cosa sei capace.

Anche per questo c'è Soluzione Infortunistica. Siamo da sempre alla ricerca di nuovi servizi, attraverso i quali implementare qualitativamente il nostro lavoro e quello dei nostri collaboratori. Grazie a una forte partnership sul territorio, siamo lieti di presentare uno strumento potente e insostituibile. Capace di porre il carrozziere e il meccanico a un miglior livello lavorativo e prestazionale.

Il Gruppo SI ha infine selezionato per i suoi collaboratori diversi software per gestire l'attività del riparatore. In tal modo è possibile offrire il miglior programma gestionale per la carrozzeria e l'officina meccanica.

Di conseguenza tante novità, tante innovazioni, grande fruibilità di lavoro.

I clienti dei nostri collaboratori possono solo rimanere soddisfatti, così come i professionisti artigiani che hanno già provato i prodotti da noi offerti.

Pertanto cosa significa affidarsi al programma gestionale per la carrozzeria e l'officina meccanica proposto da Soluzione Infortunistica?

Significa entrare a far parte di un Gruppo di professionisti che ha a cuore la soddisfazione dei tuoi clienti. E che ha a cuore la sicurezza sulle strade generata dalla qualità del lavoro da te svolto, poiché da questo nasce un valore per tutti.

Qual è il costo?

Ecco la buona notizia: un nostro responsabile di zona verrà a trovarti. In questo modo delineerete l'opportunità di collaborazione che può scaturire dall'incontro. E da questo nascono sempre reciproci vantaggi.

Infine il programma gestionale per la carrozzeria e l'officina meccanica può essere tuo GRATUITAMENTE !

Oggi i programmi da noi selezionati sono all'avanguardia nel settore. Permettono al riparatore di avere, in un unico strumento, una soluzione integrata e professionale.

Sul nostro sito trovi tutti i riferimenti per contattare i nostri professionisti. Inoltre anche in zone ancora libere possiamo raggiungerti per iniziare insieme un lavoro professionale e duraturo.

Qui puoi trovare i nostri contatti, siamo a disposizione per qualsiasi informazione.

CONTATTACI ORA:

Errore: Modulo di contatto non trovato.


Vinta una battaglia, ma è ancora guerra sul DDL Concorrenza

Una battaglia importante è stata vinta. Vero anche che una guerra ancora da combattere c'è.

Un animale ferito è ancora più aggressivo, ancora più imprevedibile e disperato.

Un ottimo emendamento al DDL Concorrenza è stato apportato.

L'onorevole Vazio firma l'emendamento in Commissioni Finanze e Attività produttive, dando il LA per la corretta direzione da seguire:

1- Garantire Pieno Risarcimento alle vittime di Danno alla Persona, in egual misura in tutto il Paese, sulla scorta delle tabelle milanesi, garantendo il Danno morale  e la Personalizzazione del danno

2- Cessione del Credito immutata, negazione del Risarcimento in forma specifica connotato unilateralmente a favore delle Compagnie assicuratrici

Ora ci si aspetta una ancora più forte Battaglia per vincere la Guerra del DDL Concorrenza, che si svolgerà al Senato.

L'Ania (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici) ha già ampiamente mostrato lo sdegno per tale decisione, dichiarando che a questo emendamento faranno chiaramente seguito aumenti di tariffe.

Bisognerebbe ricordare a Minucci (presidente Ania) che minacciare aumenti in base alla mancata approvazione nel DDL Concorrenza della propria volontà, atta spesso a ricevere regali da parte del Governo di turno, non denota né professionalità, né maturità.

Bisognerebbe altresì che tutti, in particolar modo gli addetti ai lavori, ricordassero che gli articoli relativi all'RCA contenuti nel predetto DDL Concorrenza, non sono altro che la spudorata e peggiorativa copia dell'art. 8 del Decreto Destinazione Italia di Letta, già stralciato a causa della pesante dimostrazione di incoerenza e chiusura, contro ogni logica di mercato.

Siamo sicuri che il Movimento di libertà di Concorrenza e di Mercato, nato grazie alla volontà delle Compagnie assicuratrici di imbavagliare il settore del Risarcimento del Danno a loro esclusivo vantaggio (e parliamo di DDL Concorrenza?) saprà ancora una volta, ed ogni volta che sarà necessario, darsi da fare per il fine comune.

Potete leggere il comunicato di Federcarrozzieri, Associazione Familiari Vittime della Strada e Assoutenti, qui.

(Fonte Federcarrozzieri)


Il Castello di Carte del DDL Concorrenza

Il 09 luglio 2015 la Commissione Giustizia ha espresso il proprio parere in merito all'ennesimo carrozzone proposto a sostegno di pochi, mirato in linea teorica a risolvere il gravoso problema della Concorrenza nel nostro Paese. Il fatto è che in ambito RCA il sostegno è sempre dei soliti noti. Le Compagnie ringraziano.

Dal 2011 in particolar modo assistiamo in Italia a enormi disegni di legge (DDL), spesso anche sotto forma di Decreti Legge con carattere di urgenza, che toccano una pluralità esasperante di argomenti.

E' chiaro che l'intento di questi "documenti multi settore" è proprio quello di far passare nel calderone anche argomenti scomodi, che in caso di accurata analisi non troverebbero mai approvazione, sia dall'utenza comune, sia dagli addetti ai lavori.

L'art. 8 del decreto Destinazione Italia continua ancora ad essere riproposto come una minestra riscaldata a favore delle Compagnie assicuratrici, stavolta col DDL Concorrenza.

La Commissione Giustizia ancora una volta sottolinea la necessità di approfondire meglio un argomento così rilevante e delicato come il settore RCA, dove le Assicurazioni, chiaramente in contrapposizione con l'accezione del termine Concorrenza, hanno come scopo quello di monopolizzare il settore della riparazione e del Risarcimento a discapito di oltre 17.000 professionisti.

Ecco nel dettaglio i punti salienti dell'intervento della più autorevole Commissione:

  1. Il DDL Concorrenza, così formulato negli articoli riguardanti l'RCA, ha una fortissima limitazione del potere contrattuale dell'assicurato, tutto a vantaggio dell'assicuratore. Negare la Cessione del Credito e forzare sulla riparazione presso carrozzerie convenzionate non aiuta la lotta alle frodi. L'articolo è ad assoluto svantaggio della libertà di Concorrenza e Mercato e andrebbe soppresso, anche in virtù della qualità delle riparazioni.

 

  1. Vedere i testimoni di un sinistro stradale come dei Paria è tra le cose più sconvolgenti. Giusto invece è tener conto di chi lo fa di mestiere. Una banca dati condivisa, a disposizione delle Compagnie, ma anche dei danneggiati e di chi li difende, è di certo la strada giusta da percorrere.

 

  1. L'articolo dedicato alle Tabelle delle Macrolesioni non può trovare spazio in un contesto così ampio come il DDL Concorrenza, allorché l'argomento si presenta così saliente da richiedere una doverosa e quanto mai necessaria approfondita analisi. Pertanto anche questo articolo la Commissione Giustizia ritiene sia da sopprimere.

 

  1. Anche la Scatola nera non è vista di buon occhio dalla Commissione, in quanto non può oggi assurgere a Prova Piena in un processo, al pari o addirittura con una valenza maggiore di un teste

 

  1. Sempre in merito alle Truffe, un successivo articolo (il 9) dispone che la Compagnia abbia la possibilità di non proporre offerta reale ex art. 148 c.d.a., dal momento in cui sospetti una potenziale frode da parte del danneggiato. Tale disposizione obbliga anche l'avente diritto ad attendere, prima di poter procedere con istanza giudiziale, le determinazioni delle indagini della Compagnia risarcitoria, volte a capire a suo insindacabile giudizio se il danneggiato è un truffatore o meno, almeno fino a 60 giorni dall'inizio della procedura. Anche in questo caso la Commissione Giustizia suggerisce fortemente la soppressione dell'articolo.

 

Ebbene, ora ci aspettiamo l'esame da parte delle Commissioni determinanti per precipuo ambito, ossia Finanze e Attività Produttive.

Di norma tutti, nessuno escluso, tengono in grande considerazione l'opinione della Commissione Giustizia.

Ma i pochi soliti noti ci hanno abituato che non conviene mai abbassare la guardia.

Con la convinzione che a breve saranno loro a doversi difendere da chi da sempre porta avanti la bandiera della Libertà di Concorrenza e mercato in tutti i settori, sapendo che quello che conta di più è il servizio reso ai propri assistiti con Dignità ed Etica professionale, ricordiamo ai nostri lettori che il Gruppo SI si farà sempre portavoce di sani e sacrosanti principi di legalità e di pari opportunità.

Continuiamo insieme, grazie.

(Potete leggere il parere completo della Commissione Giustizia qui)

 


Convention Franchising 2015 Gruppo SI

Eccoci all'oramai consueto appuntamento annuale con la Convention Franchising del Gruppo SI per l'anno 2015.

L'evento è stato ricco di spunti, novità e promozioni interessanti e innovative. Di seguito ricordiamo gli argomenti salienti:

- Presentazione dei nuovi Affliati e Collaboratori del Gruppo SI

- Servizi proposti:

  • auto sostitutiva
  • CID personalizzati (novità)
  • Assicurazioni libere da vincoli contrattuali capestro (novità)
  • Programma per carrozzieri convenzionati col Gruppo SI (novità)

Gli altri argomenti salienti della Convention Franchising Gruppo SI sono stati:

Malasanità e situazione odierna nazionale

- panoramica e aggiornamento Infortuni sul lavoro.

Il Gruppo SI, nella veste dei vari relatori, ha evidenziato la necessità di riconoscersi come Rete di Servizi e Professionisti a disposizione dell'utente finale e delle sue esigenze, con l'onere etico e deontologico di favorire la risoluzione delle controversie a vantaggio del danneggiato.

La Convention è stata anche l'occasione per presentare le nostre nuove referenze, che vanno ad arricchire il nostro corollario di oneri e onori:

da quest'anno il nostro Gruppo, nella veste dei suoi Patrocinatori Stragiudiziali, è delegato per la provincia di Roma dell'Associazione Fraternità della Strada, per la quale rimandiamo alla relativa pagina del nostro sito.

Infine i lavori si sono conclusi con la presentazione della Gara Nazionale 2015.

I premi, ottenibili potenzialmente da ogni membro del Gruppo SI, sono i seguenti:

1° premio: una settimana in crociera per due

2° premio: week-end in centro benessere per due

- premio: I-Pad / Microsoft Surface

Ringraziamo tutti per la partecipazione numerosa alla Convention Franchising Gruppo SI del 2015 e ci auguriamo di non aver dimenticato nessuno in particolare nelle foto che seguono, grazie.

[Best_Wordpress_Gallery id="1" gal_title="Convention nazionale Franchising Gruppo SI 2015"]

 


RC Auto: dal contrassegno sul parabrezza all'attestato di rischio elettronico

Giunge col decreto Liberalizzazioni in ambito RCA il nuovo sistema di controllo della copertura assicurativa. Dal prossimo 18 aprile inizierà un graduale ma costante passaggio dal contrassegno cartaceo, comprovante la copertura assicurativa del proprio veicolo, all'attestato di rischio elettronico.

Diversi i sistemi a disposizione delle Forze dell'ordine per contrastare con maggiore efficacia furbetti e in genere utenti della strada non in regola col proprio veicolo: Targa System, autovelox, tutor e telecamere di varia "natura". Le Autorità potranno incrociare velocemente i dati in loro possesso con quelli del Ministero dei Trasporti, nonché della Motorizzazione Civile, combattendo le circa 4 milioni di vetture sprovviste di assicurazione obbligatoria. Vediamo insieme quali saranno i punti salienti di questo piccolo ma importante cambiamento.

La banca dati condivisa

Dal prossimo 18 aprile tutte le Compagnie di Assicurazioni dovranno convogliare in un'unica banca dati, creata appositamente dalla Motorizzazione Civile, le informazioni degli attestati di rischio dei loro clienti. Questo permetterà che il monitoraggio sulla situazione assicurativa avvenga in tempo reale.

Il controllo della targa

Le telecamere che oggi vengono utilizzate per il controllo della velocità o per gli ingressi nelle ZTL (zone a traffico limitato), avranno l'arduo (ma automatico) compito di leggere il veicolo attraverso i dati riportati nella targa. In breve, quello che fino ad oggi veniva svolto  ad esempio dai Vigili Urbani, dalla Polizia Stradale, o dai Carabinieri, verrà affidato a degli occhi sempre vigili e implacabili.

Cosa prevede il progetto

Il Ministero dello Sviluppo Economico e quello dei Trasporti hanno dato disposizioni affinché, entro il 18 ottobre 2015, si rendano conformi tutti i dispositivi legati al controllo dei veicoli, rendendoli in grado di svolgere questo nuovo compito di "vigilanza" sulla copertura assicurativa.

Controlli su RC Auto e non solo

I dispositivi elettronici destinati a memorizzare video rileveranno la targa e invieranno in pochi secondi i dati alla banca dati "comune" ideata dalla Motorizzazione Civile. Oltre a rilevare il pagamento della RC Auto obbligatoria da parte del proprietario, il sistema verificherà anche se il veicolo sia in regola con bollo e revisione.

Quali sanzioni per chi non sarà in regola?

Le multe saranno notevoli: un volano da € 841 fino a € 3.366, prevedendo anche il sequestro dell'auto.

Addio documentazione cartacea: arriva il web!

Sparita completamente la documentazione cartacea,  avremo accesso all'attestato di rischio elettronico. Oggi ognuno di noi riceve l'attestato entro 30 giorni dalla scadenza del contratto assicurativo, di norma per posta, o ritirandolo dal proprio agente assicurativo. Dal 18 aprile gli assicurati riceveranno telematicamente il proprio attestato di rischio, avendo altresì accesso ad un'area riservata, fruibile sul sito ufficiale della Compagnia assicurativa prescelta.

Inoltre sarà possibile ricevere l'attestato di rischio elettronico anche attraverso la mail, l'app assicurativa, dai Social Network e così via (è comunque prevista la possibilità di ricevere una copia cartacea, soprattutto per i meno avvezzi al mondo informatico!).

Cosa devono fare gli assicurati?

Nulla: continuare ad esporre il tagliando assicurativo per evitare spiacevoli equivoci (e multe più o meno giustificate), attendendo di essere contattati dall'Assicurazione regolarmente pagata, affinché si venga informati su cosa fare. In ogni caso i primi ad utilizzare il tagliando elettronico saranno coloro con polizza assicurativa in scadenza dal 1 luglio 2015.

La digitalizzazione del mondo assicurativo è un passo avanti verso la civiltà e la modernità del nostro Paese.

Ci auguriamo che il Governo decida con saggezza anche su altre questioni, presentate sul nostro sito, che vedono al contrario una forte involuzione di libertà e concorrenza.

(Si ringrazia per le informazioni sull'attestato di rischio elettronico la fonte Facile.it)


Confessioni pericolose di un perito...

La coscienza... questa sconosciuta...

eppure a volte, di notte, quando meno te l'aspetti, senti urlare all'improvviso...

Roba da star male...

Quel grido non l'ha sentito nessun altro, solo tu...

E' lei, la tua coscienza.

E' quello che è successo ad un perito al soldo delle Assicurazioni, che da sempre denunciano come truffaldini e "organizzatori di sinistri" i carrozzieri, i consulenti stragiudiziali, i patrocinatori stragiudiziali e i legali.

In questa memorabile intervista sul numero di febbraio di Quattroruote 2015 denotiamo denunce importanti:

  1. I periti fiduciari delle Compagnie di Assicurazioni ricevono premi incentivanti per ogni perizia che denoti un forte TAGLIO del risarcimento reale dovuto al danneggiato/assicurato
  2. Le direttive delle Compagnie costringono i periti a rivedere a posteriori il proprio elaborato, per adeguarli alle richieste delle Assicurazioni private che hanno l'esigenza non di risarcire correttamente, ma di risparmiare.
  3. La Ricostruzione Meccanica di un sinistro stradale si basa su una serie di leggi ben determinate della Fisica (STATICA, CINEMATICA, DINAMICA). Ai periti fiduciari delle Assicurazioni non viene dato il tempo per eseguire in modo corretto e consono il proprio lavoro. Il risultato è che si hanno spesso perizie approssimative.

Ci chiediamo come ci si possa non sentire presi in giro dinanzi al mondo assicurativo, che parla di truffe e di comportamenti fraudolenti da parte dei danneggiati, quando sotto gli occhi di tutti chi truffa è spesso chi è pagato da loro per eseguire perizie corrette al ribasso.

L'alternativa esiste: periti terzi e imparziali per tutti, in ogni sinistro.

Finché lo Stato continuerà ad appoggiare comportamenti di comodo di chi vanta utili di oltre 2,5 miliardi di euro l'anno (utile significa, per i meno addetti ai lavori, al netto di tasse e di iva), trattando i propri clienti come carne da macello (un'auto riparata alla bell'e meglio è un'auto pericolosa, che non deve circolare sulle strade) potremo solo accettare che esistono poteri forti. Forse legati a interessi personali. Alcune leggi non dovrebbero mai passare. Alcune proposte non dovrebbero neanche essere presentate, eppure a volte le ritroviamo di nuovo, nonostante siano aberranti (ricordate l'articolo sul DDL Concorrenza? Lo trovate sul nostro sito)

Ognuno di noi può e deve prendere posizione. La scelta è tra l'essere succubi di un sistema omertoso, che mette a rischio le nostre vite ogni giorno, oppure pretendere la qualità del prodotto che siamo tutti costretti a pagare (l'RCA è obbligatoria).

L'articolo è fruibile qui.

Si ringrazia la fonte Quattroruote.

Chi vuole commenti, grazie.


La grande fuga... dall'Ania!

Sembra un film, un evento...

Ma è davvero così?

O vuole essere solo uno sprono per determinate fazioni politiche pro-assicurative a darsi da fare e a far approvare decreti, emendamenti, "controriforme" a favore delle Compagnie, ossia dei soliti poteri forti?

 

Già, perché l'UnipolSai che lascia l'Ania sembra molto strano.

Sembra che non ci siano cattivi rapporti, piuttosto la necessità di ricercare una formula più incisiva per far approvare leggi a favore di determinate categorie di persone.

 

Ebbene, questo non fa riflettere sul potere che continuiamo a dare a pochi su molti?

Possibile che in un assetto politico, neanche deciso da noi, ci sia chi ci dice in faccia "sto lavorando per il paese" e magari poi troviamo sempre i soliti noti contenti, mentre il resto del Paese, artigiani e professionisti, devono trovare il modo per affrontare l'ennesimo polverone?

 

Possibile che nessuno, sottolineo, nessuno, si renda conto della manovra pubblicitaria che viene operata contro di noi?

 

Possibile che accada proprio sotto i nostri occhi?

 

Leggete pure l'articolo rilasciato sul Sole 24ore .

 

Ognuno si faccia la propria idea.

 

Commentate, grazie.