Tabella unica nazionale sulle macrolesioni

 

Preg.mi associati e collaboratori, il nuovo anno si apre con una novità paventata e sperata
al contempo. Il 13 gennaio u.s. il Mise ha avviato la consultazione sullo schema del Dpr tanto atteso. Leggendo nel dettaglio noterete che, almeno di partenza, il riferimento alle tabelle di Milano è ben lontano.

Scopriamo insieme la tabella unica nazionale sulle macrolesioni.

 

A seguito della consultazione del 13 /1 il Mise dovrebbe finalmente far luce e chiarezza in merito ai risarcimenti dei danni non patrimoniali derivanti da lesioni gravi da circolazione stradale (e nautica) o da responsabilità sanitaria, attraverso lo schema di Dpr ormai da tempo atteso.
Dopo ben 15 anni di attesa infatti tale schema contenente la Tabella unica Nazionale per i criteri di valutazione del danno permanente biologico corrispondente alle menomazioni all’integrità psicofisica tra 10 e 100 punti di invalidità, verrà finalmente perfezionato. I lavori di attuazione. dell’art 138 del codice delle assicurazioni saranno presenti. Quest’ultimo già dal 2005 prevedeva e attendeva la pubblicazione di una Tabella del macrodanno relativo al sinistro stradale.

A dare lo sprone definitivo è stata però l’entrata in vigore della legge 24/2017 a più nota come “decreto Gelli” che ha introdotto nel settore dell’rc sanitaria , l’applicazione della disciplina del risarcimento danno alla persona da Rc auto ( art. 138 e 139 del Codice).
L’emanazione di una tabella “unificata” valida per entrambi i settori non può che semplificare e migliorare la situazione attuale. Essa non a caso mira a ridurre marcatamente i margini di discrezionalità e conseguentemente l’incertezza sui valori dei risarcimenti.

Per stabilire il valore pecuniario dei punti di invalidità lo schema di Dpr SI è BASATO SULLE ESISTENTI TABELLE in uso presso il tribunale di Milano con opportune importanti modifiche in linea con l’articolo 138.
I valori economici delle singole invalidità vengono determinati con il sistema del punto variabile in funzione di grado di invalidità ed età del danneggiato. Viene stabilita una diretta proporzionalità con il grado di invalidità e una inversa con l’età del danneggiato . la principale differenza con le tabelle di Milano risiede nel fatto che l’incremento del valore economico del punto rispetto alla % di invalidità è calcolato sulla base di un moltiplicatore più che proporzionale rispetto all’aumento percentuale assegnato ai postumi.

Quanto al danno non patrimoniale questo viene scisso e valutato nelle due componenti di danno biologico da una parte e danno morale dall’altra. Quest’ultimo inteso come danno da sofferenza e turbamento dell’animo è una delle più salienti novità. Nelle nuove tabelle entra infatti in gioco il cosiddetto “moltiplicatore per danno morale” con cui vengono incrementati i valori del danno biologico in via percentuale e progressiva per ogni singolo punto di invalidità. Si tratta tuttavia di un moltiplicatore il cui utilizzo è ammesso ( così come insegna la Cassazione) solo a seguito di una rigorosa allegazione e prova.

Seppure possa sembrare che i valori siano aumentati rispetto alla tabella milanese, in realtà il valore del punto economico di base su cui poi viene costruita la progressione in funzione dell’aumento dell’invalidità, viene stabilito in conformità a quanto già emanato dall’articolo 139 per le lesioni di entità lieve. Valore nettamente inferiore a quello del tribunale di Milano.

 

Link con riferimenti alla notizia.
Consultazione DPR Macrolesioni
Nuove tabelle nazionali macrolesioni